LERCARA FRIDDI – Un atto stragiudiziario di diffida indirizzato “al Comune di Lercara Friddi in persona del Sindaco in carica, al Presidente del Consiglio Comunale di Lercara Friddi”, nonché “all’Assessorato Regionale Autonomie locali e funzione pubblica, alla Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana e alla Procura regionale presso la Corte dei Conti per la Regione Sicilia”.
E’ il risultato dei primi 30 giorni di vita del comitato civico “No Tarsu”, costituitosi lo scorso 21 novembre su iniziativa dei cittadini lercaresi, a seguito della deliberazione del consiglio comunale con cui l’amministrazione ha disposto l’aumento per il 2012 del 100% delle tariffe della Tarsu rispetto al 2011.
Dopo aver dato mandato all’avvocato palermitano Rosalba Basile, il primo passo è dunque quello di una “diffida, annullamento in autotutela e richiesta alla Corte dei Conti di avvio della procedura di accertamento di dissesto finanziario degli enti locali ai sensi dell’articolo 6, comma 2 D.Lgs. 149/2011”.
“Si tratta di un avvertimento con le buone – fanno sapere dal comitato “No Tarsu” – perché se entro il 12 gennaio il Comune non procede a quanto da noi espressamente richiesto, procederemo con la presentazione di formale ricorso al Tar Sicilia per impugnare la delibera adottata dal consiglio comunale lo scorso 30 ottobre”.
Quali sono le richieste avanzate nei confronti dell’amministrazione? “Provvedere immediatamente ad annullare in autotutela la delibera n. 38 del 30.10.2012 con la quale il Consiglio Comunale del Comune di Lercara Friddi per l’anno 2012 ha aumentato del 100% rispetto all’anno 2011 le Tariffe della tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, avvertendo che in difetto provvederanno ad impugnare la detta delibera avanti il competente Tar”, si legge nell’atto di diffida che contiene anche un esplicito invito alla Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana di “avviare il procedimento per l’accertamento di dissesto finanziario degli enti locali di cui all’art. 6, comma 2 del D.lgs. n.149/2011”. E’ presente un ulteriore invito all’Assessorare regionale delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica in carica “ad esercitare nei confronti del Comune di Lercara Friddi i poteri di vigilanza e controllo spettanti per legge”. Tutto con riserva di “procedere all’accertamento dei danni e connesse responsabilità anche erariali nelle opportune sedi giudiziarie, anche in considerazione della condotta che l’autorità diffidata andrà ad adottare”.
Entriamo nel merito della delibera e dell’atto di diffida da parte dei contribuenti lercaresi.
Già dal 2 novembre scorso infatti i cittadini si sono visti recapitare a casa le cartelle esattoriali con gli importi maggiorati della Tarsu, con un aumento del 100% disposto solo due giorni prima dall’amministrazione comunale nel corso di un animato consiglio comunale, “in considerazione del continuo costo del servizio e delle drastiche riduzioni dei trasferimenti statali a seguito delle manovre finanziarie approvate dal governo” come si legge nella delibera n. 38 del 30.10.2012. Ed ecco il primo rilievo sollevato dal legale incaricato di studiare la questione: non ci sarebbe stato il tempo tecnico necessario, le cartelle sarebbero state inviate ai lercaresi prima che la deliberazione divenisse esecutiva, ovvero il 12 novembre 2012, dieci giorni dopo l’invio delle stesse da parte dell’ufficio comunale tributi.
Secondo rilievo: il verbale relativo alle tariffe Tarsu per il 2012 e allegato alla delibera documenterebbe come “l’aumento della tassa è stato determinato esclusivamente per riequilibrare i conti del Comune sull’orlo del dissesto finanziario”. Perché? Si legge nell’atto di diffida che c’è stata una violazione degli articoli 61, 65, 68 e 69 del D.lgs. n. 507\93, che al terzo capo (artt. dal 58 all’81) riporta la disciplina sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. L’articolo 61 in dettaglio prevede che l’obiettivo legislativo primario degli aumenti tariffari consiste nel giungere al conseguimento del pareggio tra il gettito della tassa e il costo del servizio. L’articolo 65 prevede poi che la determinazione della tassa sia commisurata alla quantità e qualità dei rifiuti nonché al costo dello smaltimento. E’ previsto invece all’articolo 68 l’adozione di appositi regolamenti comunali e all’articolo 69 che le deliberazioni comunali con cui si dispone l’aumento tariffario debbano indicare i rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l’aumento per la copertura minima del costo ovvero gli aumenti.
L’avvocato Basile rileva invece come “la delibera di CC n. 38/2012 di aumento del 100% della TARSU 2012 nonostante richiami nei “considerata” la superiore normativa, non contiene alcun dato sulla qualità e sulla quantità di rifiuti prodotti nel territorio di riferimento, come espressamente richiesto dall’art. 69, comma 2, nella parte in cui si prevede che la deliberazione deve indicare … i dati … relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica“. La delibera inoltre “non indica alcun elemento che giustifichi la differenziazione tra le diverse categorie di utenti, come richiesto dall’art. 69, comma 2, d.lgs. 507/1993, laddove è prescritto che l’amministrazione indichi, per ciascuna sottocategoria di utenti, gli indici IPS e IQS (produttività quantitativa e qualitativa specifica dei rifiuti) e tutti gli elementi che conducono a quantificare i differenti coefficienti e indici, antecedenti necessari per l’operazione di definizione delle tariffe”. L’aumento del 100% della Tarsu inoltre “è stato determinato solamente per fare cassa e così aggirare la grave crisi finanziaria in cui versa il Comune a causa dello sperpero di danaro pubblico, come denuncia il verbale di C.C. allegato alla delibera n. 38\2012, laddove si sottolinea che si può riequilibrare il bilancio solo con l’aumento delle tasse (come la tarsu al 100%)”…….. l’approvazione degli atti relativi all’aumento delle tariffe consentirà di poter mettere in sicurezza i conti del Comune“.
Ci sarebbe stato dunque un eccesso di potere “per difetto di istruttoria e di motivazione” nell’adottare il provvedimento con cui è stata determinata la tariffa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Ma la delibera sarebbe anche illegittima per eccesso di potere “per sviamento dalla causa tipica l’aumento delle tariffe deliberato non per coprire le spese sopportate dal Comune per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, ma per sopperire alla mancanza di liquidità ed assicurare in tal modo le fonti di finanziamento per le spese a carattere corrente”.
Un deliberazione dunque a detta dell’avvocato Basile per conto dei cittadini “palesemente illegittima e ingiusta, perché adottata per riequilibrare il deficit finanziario economico in cui versa il Comune di Lercara Friddi e che fatrasparire una insana gestione finanziaria e squilibri di bilancio tali da provocarne il dissesto”. Una situazione dunque che richiederebbe “i controlli e l’adozione di misure correttive a tutela degli interessi primari collegati al buon andamento, alla continuità dell’azione amministrativa e alla sana gestione finanziaria demandati dall’articolo 6, comma 2 del d.lgs. n.149/2011 alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti”.
Adesso la parola passa agli attori istituzionali chiamati in causa dai cittadini.