Amministrative 2012, le scadenze prima di domenica 6 e lunedì 7 maggio

MONTI SICANI – Mancano quattro giorni alle elezioni amministrative negli otto comuni dei Monti Sicani interessati dalle votazioni. Dal calendario ufficiale dell’ufficio elettorale della Regione Siciliana, le ultime scadenze prima del 6 e 7 maggio.

DA MARTEDI’ 1 MAGGIO A LUNEDI’ 7 MAGGIO 2012
(Dal 5° giorno precedente quello della votazione al giorno della votazione stessa)
Quotidiana apertura dell’ufficio comunale, dalle ore 9,00 alle ore 19,00 e, nei giorni della
votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto.
Ritiro della tessera elettorale, personalmente, da parte degli elettori che non l’abbiano ricevuta.
Eventuale rilascio del duplicato della tessera elettorale smarrita o divenuta inservibile, agli
elettori che la richiedono personalmente (art. 9, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

ENTRO GIOVEDI’ 3 MAGGIO 2012
(Entro il 3° giorno precedente quello della votazione)
Scadenza del termine entro cui gli elettori degenti o detenuti devono far pervenire al
sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di
voto nel luogo di degenza o di detenzione. Il Sindaco, appena pervenuta la richiesta,
provvederà ad includere in appositi elenchi i nominativi dei richiedenti, ed informerà, anche
telegraficamente i medesimi (art. 34 del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, artt. 8 e 9, legge 23 aprile 1976, n. 136 e art. 1, l.r. 7 maggio 1977, n. 29). Per l’elezione del sindaco, del consiglio comunale e del presidente della circoscrizione e dei consigli circoscrizionali.
Trasmissione al Sindaco, da parte della commissione elettorale circondariale, per la
consegna al presidente di ogni sezione elettorale, dell’elenco dei delegati autorizzati a
designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l’ufficio centrale, anche per
l’eventuale secondo turno di votazione relativo all’elezione del sindaco (art. 23, primo comma
del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

ENTRO VENERDI’ 4 MAGGIO 2012
(Entro il 2° giorno precedente quello della votazione)
Attuazione delle variazioni da apportare alle liste elettorali di sezione da parte della
commissione elettorale circondariale in conseguenza di errori materiali di scritturazione od
omissione di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali generali.
La commissione ne darà immediata comunicazione al Sindaco, che a sua volta informerà i
presidenti delle sezioni (art. 40, del T.U. n. 223/1967).
Consegna al Sindaco, da parte dell’Ufficio Territoriale del Governo, delle cassettine
sigillate contenenti i bolli delle sezioni elettorali.

VENERDI’ 4 MAGGIO 2012
(2° giorno precedente quello della votazione)
Pubblicazione del manifesto con il quale il Sindaco da’ notizia agli elettori delle eventuali
variazioni apportate alle sedi delle sezioni elettorali (art. 38, ultimo comma, del T.U. n. 223/1967).

ORE 24,00 DI VENERDI’ 4 MAGGIO 2012
(Ore 24,00 del 2° giorno precedente quello della votazione)
Fine delle facoltà di tenere comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta
(art. 9, legge n. 212/1956 e successive modifiche).

SABATO 5 MAGGIO 2012
(Giorno precedente quello della votazione)
Per l’elezione del sindaco, del consiglio comunale del presidente di circoscrizione e dei
consigli circoscrizionali.
Scadenza, alle ore 16,00, del termine per la presentazione alla segreteria comunale della
designazione dei rappresentanti delle liste presso i singoli seggi e presso l’ufficio centrale.

N.B. – Unicamente per le elezioni comunali e circoscrizionali, decorso il termine
suddetto, la designazione può essere presentata ai presidenti degli uffici elettorali,
purché prima dell’inizio delle operazioni di votazione.
(art. 23, secondo comma, del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

NELLE ORE POMERIDIANE DI SABATO 5 MAGGIO 2012
O PRIMA DELLE ORE
06,00 DI DOMENICA 6 MAGGIO 2012
Consegna ai presidenti dei seggi elettorali, a cura dei Sindaci, del materiale occorrente
per la votazione (art. 16, del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3), nonché degli
elenchi degli elettori degenti e dei detenuti che hanno ottenuto l’autorizzazione a votare nei
luoghi di cura o di detenzione (art. 34 del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3,
artt. 8 e 9, legge 23 aprile 1976, n. 136 e art. 1, l.r. 7 maggio 1977, n. 29).