Bruciatura delle stoppie e residui vegetali: finalmente non è più un reato

Con decreto legge del 24 giugno 2014 n.91 la bruciatura non è più un reato. Infatti il comma 8 dell’art.14 del decreto legge 91 modifica l’art.256 bis del dl 152/2006 (cosiddetto Codice ambientale) che norma la combustione illecita di rifiuti, prevede che le disposizioni contenute nel suddetto art. 256 bis “non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, o ripuliture in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli ed in quantità non superiori a tre metri cubi per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati per regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”.

Fino ad oggi, i possessori di terreni, per smaltire i residui vegetali provenienti dalla potatura, da sfalci, da ripuliture di scarpate, incorrevano nell’illecito smaltimento di rifiuti mediante combustione. Sono molte le sentenze di condanna a soggetti colpevoli di avere bruciato qualche ramo proveniente da potatura o bruciato le stoppie per pulire il terreno e prepararlo alle future colture.

Migliaia di piccoli proprietari fino ad oggi privati della possibilità di pulire le campagne e bruciare i prodotti della potatura, possono tirare u sospiro di sollievo in quanto non commettono più illeciti. Con la norma precedente la sanzione colpiva anche chi puliva il piccolo giardino di casa con la potatura di pochi alberi e siepi o appiccava il fuoco alle sterpaglie.

Oggi è possibile bruciare materiale agricolo e forestale in piccoli cumuli in quantità giornaliere di non oltre tre metri cubi.

La norma sana una ingiustizia ed è la risposta logica ad un problema che si trascinava da anni.

Attenzione però ai periodi di massimo rischio di incendi che è quello che va dal 15 giugno al 15 ottobre, in conformità al piano regionale antincendio, durante il quale è severamente vietato appiccare fuochi di qualsiasi genere.

La bruciatura va comunque regolamentata, pertanto si rimanda l’argomento alle prossime ordinanze dei sindaci che si spera siano tempestive.

Si ricorda che chi genera un incendio incorre a pesanti sanzioni, anche penalmente, (artt. 423 e 449 codice penale) e amministrativamente secondo le procedure della legge n.689/81.

NB: Il DL n.91 è stato pubblicato nella GU serie generale del 24/06/2014.