TRATTORI: obbligatorio il controllo periodico sullo stato di manutenzione

E’ risaputo che i possessori di trattori agricoli o forestali devono adeguare i loro mezzi alle norme di sicurezza previste dal decreto lgs n.81/2008 anche se questi sono utilizzati esclusivamente in azienda. L’obbligo è stato diffusamente disatteso anche a causa di una non capillare informazione  e, non ultimo, dalla confusione di precisi indirizzi tecno-costruttivi. Vi è l’errata convinzione che l’adeguamento alle norme è solo per chi viaggia su strada, ma non è così, tutte le macchine e gli attrezzi usati in agricoltura devono essere conformi alle norme di sicurezza. Per maggiori ragguagli si rimanda alle linee guida affiancate da schede tecniche sulle modalità di istallazione  dei dispositivi di protezione dei pubblicate dall’Istituto Superiore perla Prevenzioneela Sicurezzadel Lavoro (I.S.P.E.S.L).

 

Per eseguire tutti gli adeguamenti necessari i possessori di trattori devono evitare il fai da te e rivolgersi alle officine di fiducia  ed autorizzate  sia per capacità professionale che per l’ottenimento di  certificazione idonea da mostrare in caso di richiesta da parte delle autorità.

 

E’ utile reiterare le raccomandazioni sulle problematica dei trattori agricoli sui quali devono essere garantite nel tempo i requisiti di sicurezza di cui all’art. 71 del D.Lgs. 81/08 e che siano
siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo.

 

In maniera molto sintetica si indicano qui di seguito alcuni accorgimenti necessari che devono far perlomeno riflettere i possessori di trattori e mezzi agricoli.

1) tutti i trattori devono esser dotati di sistemi di sicurezza  contro il ribaltamento (cabina o telaio) in grado di garantire un adeguato grado di sicurezza per il guidatore. I dispositivi di protezione in uso nei trattori agricoli o forestali (a ruote o a cingoli) si basano sul principio di preservare un adeguato “volume di sicurezza” o “zona libera”, mantenendo l’operatore al suo interno durante l’intera fase del capovolgimento;  in tal modo, il rischio per l’operatore di essere schiacciato tra le parti costituenti il trattore ed il suolo può essere ragionevolmente escluso. Inoltre,  è prevista l’installazione della cintura di sicurezza.

La struttura di protezione deve sempre recare idonea etichettatura, collocata in un punto visibile, ovvero deve essere accompagnata da una documentazione attestante l’idoneità ai requisiti di sicurezza.

 

2) Protezioni di elementi mobili. E’ necessario rispettare le norme di sicurezza perché è facile restare impigliati negli organi in movimento. E’ di pochi giorni fa la notizia che un bracciate agricolo di Naro ha perso la vita per essere rimasto impigliato per un braccio mentre stava attaccando l’aratro al trattore, morendo dissanguato.

Gli elementi mobili del trattore che possono potenzialmente rappresentare una fonte di pericolo in caso di contatto non intenzionale sono riconducibili essenzialmente a:

a) presa di potenza;

b) cinghie per la trasmissione del moto (ad es. alternatore, dinamo, ventola);

c)  ventola del sistema di raffreddamento;

d) elementi che possono determinare pericolo di pizzicamento e cesoiamento con l’operatore in posizione di guida

e) altri organi in movimento (es. albero cardanico di trasmissione del moto alle ruote anteriori).

E’ necessario quindi che siano garantite nel tempo le caratteristiche tecniche e funzionali delle protezioni installate in origine dal costruttore del trattore ovvero delle protezioni installate successivamente a seguito di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui al punto 6 parte I dell’allegato V al D. Lgs. 81/08.

 

3) Protezione delle cinghie per la trasmissione del moto, della ventola del sistema di raffreddamento e di altre parti in movimento

 

4) Protezioni di parti calde. Nel trattore vi sono parti la cui temperatura supera 80C° per cui possono causare gravi ustioni, pertanto  devono essere garantite nel tempo le caratteristiche tecniche e funzionali delle protezioni installate in origine dal costruttore del trattore, ovvero delle protezioni installate successivamente a seguito di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui al punto 8 parte I dell’allegato V al D. Lgs. 81/08.

 

Bisogna comunque effettuare controlli sempre per la sicurezza anche per:  zavorre, silenziatore, accesso al posto di guida, comandi, parabrezza, sedile del conducente, dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa, batteria, cofani del motore e parafanghi.

 

Obiettivo del presente articolo è quello di suggerire agli interessati quanto sia  necessaria una attività di verifica e mantenimento dei requisiti di sicurezza dei trattori agricoli o forestali, in ottemperanza agli obblighi previsti dall’articolo 71 comma 4 lettera a) punto 2 e lettera b) del D.Lgs. 81/08.

 

I trattori devono essere oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza pertinenti. A tale scopo risulta necessario intervenire mediante controlli periodici del loro stato di conservazione e di funzionamento che  devono essere eseguiti ogni mille ore di utilizzo ovvero ogni due anni. E’ bene che venga effettuato un controllo straordinario ogni volta che si verifica un  evento eccezionale che può avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza nell’uso del trattore.

 

Si ribadisce che i controlli devono essere effettuati da persona competente ed i risultati dei controlli devono essere opportunamente registrati su documenti cartacei specifici per ogni singolo trattore (registro di controllo e relativa documentazione di supporto) che, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e messi a disposizione degli organi di vigilanza.  Qualora il trattore sia utilizzato al di fuori della sede dell’unità produttiva, il datore di lavoro/lavoratore autonomo deve garantire che il trattore sia sempre accompagnato da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo. Il registro di controllo deve essere conforme al modello riportato in allegato I e deve essere corredato della necessaria documentazione di supporto atta a dimostrare la rispondenza dell’intervento effettuato ai criteri previsti (ad esempio documenti fiscali relativi agli interventi effettuati, schede tecniche dei pezzi di ricambio utilizzati, ecc.). La sostituzione di componenti del trattore che sono state oggetto di omologazione deve essere effettuata con parti di ricambio conformi al tipo omologato.

 

Si ricorda che il lavoratore autonomo che utilizza trattrici agricole  non conformi è punito con la sanzione  amministrativa da300 a2000 euro, mentre per il datore di lavoro  che mette a disposizione trattori non conformi rischia l’arresto da tre a sei mesi, il sequestro del mezzo e l’ammenda da2000 a10000 euro.

 

Per la compilazione del presente articolo, che ha il solo scopo di suggerire agli interessati quanto sia necessario in agricoltura,  come per altro in tutte le  attività, operare in sicurezza, lo scrivente si è avvalso del testo compilato dal “Gruppo di Lavoro Nazionale coordinato dall’INAIL, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza “Adeguamento dei trattori agricoli o forestali” nel Marzo 2011 e contestualmente avvia l’iter procedurale previsto dall’art. 2 comma 1 lettera Z del D. Lgs.81/08 per l’ottenimento dello status giuridico di linee guida che ne consente la riproduzione anche parziale.