MONTI SICANI. Sostituisce la vecchia ICI – imposta comunale immobili – e sta creando ancora numerosi scontri in seno al Parlamento italiano: parliamo dell’IMU – imposta municipale unica – e il suo “vero nome” è imposta municipale propria. Da qualche giorno, tutti i comuni italiani, compresi i nostri 25 dei Monti Sicani, stanno pubblicando sui propri siti istituzionali le modalità di calcolo.
IMU: cos’è? Come già detto, l’imposta municipale propria è nata come imposta municipale unica (IMU) sulla componente immobiliare, atta ad accorpare in un’unica tassa l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute, in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili (ICI).
Il Governo Berlusconi con il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 (artt. 7, 8 e 9) pubblicato sulla GU n. 67 del 23 marzo 2011 ne stabiliva l’introduzione a partire dal 2014, limitatamente agli immobili diversi dall’abitazione principale (art. 8 comma 2). Il Governo Monti invece con il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011 – Suppl. Ordinario n. 251), recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (noto come “manovra Salva Italia“) poi convertito, con modificazioni, in Legge dalla n. 214 del 22 dicembre 2011 (GU n.300 del 27 dicembre 2011 – Suppl. Ordinario n. 276), ha profondamente modificato la natura dell’imposta rendendola di fatto una nuova ICI sulle abitazioni principali e anticipandone l’introduzione, in via sperimentale, a partire dal 2012 per poi essere applicata a regime a partire dal 2015. Il testo di legge distingue tra un’imposta “sperimentale” e un’imposta “a regime”, anche se in realtà la sperimentazione del tributo è solo sulla carta, poiché nessuna norma prevede il vaglio degli effetti prodotti dall’anticipazione del tributo al 2012.
A causa dei molteplici dubbi emersi in sede applicativa, con la Legge n. 44/2012 di conversione del D.L. n. 16/2012, sono stati approvati degli emendamenti che incidono sensibilmente sulla normativa IMU. In particolare vi sono delle novità sulla definizione di abitazione principale, sono stati previsti nuovi termini di pagamento ed è prevista la possibilità per i Comuni di equiparare al trattamento fiscale dell’abitazione principale gli immobili di proprietà di determinate categorie di soggetti.
IMU: quando si applica? L’IMU scatta in caso di presupposto d’imposta, ovvero il possesso di beni immobili.
Per beni immobili si intendono fabbricati o terreni, compresa l’abitazione principale e le sue pertinenze. Nella sua originale formulazione avrebbe dovuto accorpare le varie imposte esistenti sui beni immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze.
Il decreto Salva Italia indicava come abitazione principale “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente“. In seguito alle modifiche apportate dall’art. 4, D.L. 16/2012, l’abitazione principale è definita come “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente“. Per pertinenze, sempre secondo il decreto, si intendono “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.”
IMU: chi sono i soggetti interessati? Il decreto distingue fra soggetto attivo e soggetto passivo. Il soggetto attivo è il comune, il soggetto passivo è qualsiasi titolare di beni immobili.
Una quota di imposta pari al 50% dell’importo calcolato su tutto il parco immobiliare comunale (con aliquota base dello 0,76%, al netto del gettito derivante da “abitazioni principali” e “pertinenze”, fabbricati rurali ad uso strumentale e senza tener conto delle detrazioni e delle modifiche alle aliquote) è riservata allo Stato. Tale quota di imposta è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Da questo versamento contestuale si deduce che il comune non sia tenuto a incassare interamente il tributo per poi riversare allo Stato la parte di sua spettanza, ma fin dal momento del pagamento (che avviene mediante modello F24) il gettito verrà ripartito tra i due Enti . L’accertamento e la riscossione del tributo competono al Comune, cui spettano anche le somme così recuperate, gli interessi e le relative sanzioni.
IMU: come si calcola l’importo dovuto? La determinazione dell’importo avviene applicando l’aliquota alla base imponibile, in seguito sottraendo dal risultato l’eventuale detrazione per l’abitazione principale.
La base imponibile di ogni immobile si ottiene moltiplicando la rendita catastale o reddito dominicale con il moltiplicatore dato dalla categoria catastale, il tutto rivalutato del 5% se fabbricato, del 25% se terreno.
Il decreto-legge che introduce l’imposta definisce delle aliquote base, modificabili dalle singole amministrazioni con delibera del consiglio comunale.
Per le abitazioni che soddisfano i requisiti di abitazione principale è prevista una detrazione di 200 € annui; nel caso in cui i requisiti non siano soddisfatti per tutto l’arco dell’anno, la detrazione si applica in proporzione al tempo in cui ha soddisfatto i requisiti. Per gli anni 2012 e 2013 c’è un’ulteriore detrazione di 50 € per ogni figlio nel nucleo familiare ma di età non superiore a 26 anni e residente anagraficamente e abitualmente dimorante nell’unità immobiliare per cui si chiede la detrazione. Il doppio requisito è piuttosto stringente e potrebbe far sorgere anche problemi di costituzionalità per violazione del principio di eguaglianza. Infatti non v’è differenza tra la famiglia A composta da padre, madre e figlio residente e abitualmente dimorante presso l’abitazione principale (che, quindi, consente al soggetto passivo del tributo di godere dell’ulteriore detrazione di 50 €) e la famiglia B composta da padre, madre e figlio residente presso l’abitazione principale ma abitualmente dimorante in altra città, magari per motivi di studio (che, quindi, non consente al soggetto passivo di godere dell’ulteriore detrazione di 50 €). La detrazione per i figli non può essere superiore a 400 €. Tale detrazione concorre con la precedente (abitazione principale), risultando una detrazione massima di 600 €. I Comuni possono elevare la detrazione fino alla concorrenza dell’importo dovuto, salvo il rispetto del vincolo di bilancio.
IMU: i moltiplicatori e le aliquote fissati dal decreto.
I moltiplicatori sono:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (con esclusione della categoria D/5), tale moltiplicatore sarà elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- 135 per i terreni (per i coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore è ridotto a 110).
Le aliquote base sono:
- 0,4% per l’abitazione principale, modificabile dello 0,2% in aumento o diminuzione;
- 0,2% per i fabbricati rurali (ad uso strumentale del coltivatore diretto), i comuni possono ridurla a 0,1%;
- 0,76% per gli immobili che non producono reddito fondiario e per quelli posseduti da soggetti passivi i.re.s. ovvero per gli immobili locati, modificabile fino a 0,4%;
- 0,76% per i restanti casi, modificabile da 0,46% a 1,06%.
Inoltre ai comuni è data la possibilità di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori. In questi termini si esprime il comma 9-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, come recentemente introdotto dall’art. 56, D.L. n. 1/2012.
IMU: quanto guadagnerà lo Stato? Dall’applicazione dell’IMU si ricavano (salvo modifiche legislative future):
- 3.8 miliardi dall’IMU sulla prima casa
- 18 miliardi dall’IMU su seconde e terze case, negozi, laboratori artigianali ed industriali,
per un totale di 21.8 miliardi di euro di cui:
- 9 miliardi allo Stato
- 12.8 miliardi ai Comuni
La somma riservata ai comuni può aumentare nel caso in cui tali enti decidano di aumentare le aliquote IMU.
(fonte: it.wikipedia.org)