Lercara Friddi, il comitato “No Tarsu” ricorre contro una nuova delibera del Comune

LERCARA FRIDDI – Eravamo arrivati alla pronuncia del Tar Sicilia (la n. 379 del 19 febbraio 2013) sulla nullità della deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 30 ottobre 2012, con la quale l’assise cittadina aveva deciso di raddoppiare la Tarsu, la tassa sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, portandola da 1,05 a 2,10 euro al metro quadrato. Si è arrivati alla pronuncia della giustizia amministrativa a seguito di un ricorso presentato da un comitato spontaneo di cittadini che hanno giudicato eccessiva la misura e che hanno deciso di mettersi insieme e operare un’azione congiunta, una specie di class action cittadina.

Adesso si apre un altro capitolo della questione: un nuovo ricorso, contro un provvedimento della Giunta municipale ormai uscente. L’annullamento del provvedimento del Consiglio, infatti, si basava sul giudizio in merito alla illegittimità “per incompetenza dell’organo che lo ha adottato”. Secondo i giudici amministrativi, quindi, il Consiglio comunale non è l’organo che può prendere decisioni in materia fiscale.

Ecco allora che la Giunta, guidata dal sindaco uscente Gaetano Licata e formata da tre assessori – Marcantonio Gargagliano, Francesco Giacovelli e Saverio Costa – ha deciso all’unanimità il 27 febbraio scorso di adottare un nuovo provvedimento per “correggere” l’errore sottolineato dal Tar Sicilia e rendere di nuovo operativa la decisione di aumentare del 100% la Tarsu, la deliberazione n. 46/2013.

Ed ecco che il comitato “No Tarsu” ha incaricato nuovamente l’avvocato palermitano Rosalba Basile di depositare un nuovo ricorso al Tar Sicilia: il provvedimento è stato notificato giovedì 2 maggio al Comune e al Coinres (Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia e Servizi, società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per conto del Comune di Lercara Friddi), mentre è stato depositato presso la cancelleria del tribunale amministrativo regionale siciliano lunedì 13 maggio. La motivazione: violazione del principio di irretroattività e legalità ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione da parte della Giunta municipale. A ciò si aggiunge la violazione dell’articolo 53 della Costituzione italiana e dei principi di uguaglianza e imparzialità del sistema fiscale: le tariffe sono state raddoppiate unicamente per le case di abitazione e per gli immobili adibiti a garage e magazzini, oltre che a quelli destinati a uffici pubblici, professionali e commerciali, lasciando invariate le tariffe per le restanti categorie (esercizi commerciali, attività artigianali e industriali, cinema, teatro, alberghi, collegi, case di cura, ospedali ed enti benefici).

La prima notizia è che sabato 25 maggio ci sarà la prima udienza del Tar Sicilia, che sarà preliminarmente chiamato a decidere sulla sospensione dell’efficacia del provvedimento, in attesa della pronuncia sulla sua legittimità.

Il suggerimento: non pagare le bollette emesse già a fine 2012, perché sono state stampate sulla base di un provvedimento dichiarato illegittimo e annullato dal Tar, ovvero la deliberazione 38/2012 del Consiglio comunale.

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