Giudice Sportivo – Clamoroso Kamarat: cinque anni di squalifica al tecnico Vincenzo Di Marco

CAMMARATA – Come un fulmine a ciel sereno. Una pesante “stangata” da parte del Giudice Sportivo si abbatte sul Kamarat, società militante nel campionato di Eccellenza girone A. Il match casalingo di domenica scorsa contro l’Alba Alcamo, perso di misura dai biancoazzurri fra le accese proteste, si lascia dietro degli strascichi clamorosi. Quest’ultima gara è stata diretta dal sig. Leandro Polizzi della sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Belvedere e Celestino, entrambi di Palermo. Il referto del direttore di gara ha convinto il Giudice Sportivo ad applicare una pesantissima maxi-squalifica al tecnico in seconda Vincenzo Di Marco (nella foto copertina), vice di Renato Maggio e allenatore della formazione Juniores, inibito a svolgere ogni attività fino al 14/10/2022. Squalifica di lieve entità (fino al 30/11/2017) per Salvatore Maggio, massaggiatore dei biancoazzurri. Dall’ambiente Kamarat fanno sapere che si procederà con l’immediato ricorso per ridurre una squalifica che, onestamente, pare essere troppo eccessiva.

Riportiamo, di seguito, il comunicato ufficiale n° 113 del Giudice Sportivo: “Il sig. Di Marco Vincenzo, dirigente accompagnatore della Società Kamarat, a fine gara, assumeva contegno minaccioso nei confronti dell’arbitro che poi colpiva con un violento pugno al volto causando dolore ed arrossamento allo zigomo sinistro; lo stesso assumeva poi ulteriore contegno aggressivo, minaccioso ed offensivo nei confronti del direttore di gara; Valutato che il comportamento sopra riportato configura una condotta da parte del suddetto tesserato che rientra tra quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014; Che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una “condotta violenta” secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato “da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica e che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui …”; (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); Pertanto, ai sensi dell’art.16, comma 1 del C.G.S.; Si delibera che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art.16 comma 4 bis del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016).”