L’ASD Vallelunga si rivolge alla FIGC e al Coni per l’ingiusto risultato della partita del 19 ottobre scorso

VALLELUNGA- L’ASD Vallelunga, dopo le sospette circostanze verificatesi in relazione alla vittoria della gara del 19/10/2014 disputata con ASD Comunità Frontiera Sport, poi assegnata invece a tavolino alla società ennese, non ci sta e cerca giustizia direttamente nella FIGC, richiedendo sia l’autorizzazione a sporgere querela nei confronti del direttore di gara, sia l’annullamento della Delibera della Corte sportiva d’appello e impugnando la sentenza della Corte sportiva d’Appello a Roma al Coni presso l’organismo competente. I tre punti conquistati dall’ASD Vallelunga nella partita in questione, che si era appunto conclusa con il risultato di 1-0 per i padroni di casa con il goal di Petronio, successivamente sono stati poi attribuiti alla squadra avversaria per il mancato impiego, per tutta la durata della gara, del calciatore juniores, cosa già in teoria assai improbabile per una squadra di seconda categoria che ha proprio l’obbligo di schierare il juniores dal primo minuto di gioco. Il giudice sportivo della Lega sicula ha inflitto al Vallelunga la punizione sportiva della perdita della gara 0-3, dopo aver accolto il ricorso presentato dalla squadra di Pietraperzia della Comunità Frontiera, riguardante appunto la richiesta di vittoria a tavolino contro il Vallelunga per mancato schieramento del “juniores”. Ma, l’ASD Vallelunga dichiara, invece, di aver impiegato per tutta la durata della gara il calciatore Santo Piazza della classe 98’, fatto testimoniabile in ogni competente sede da tutti i tesserati, da tutti i tifosi presenti alla gara(300 circa), dai carabinieri in servizio, dai video amatori e dai giornalisti. Il direttore di gara, da quanto è risultato dalla successiva acquisizione degli atti ufficiali, oltre a non aver indicato tra gli undici titolari il calciatore Piazza nel proprio referto, sembrerebbe non aver neanche indicato tra i titolari in campo il calciatore Petronio, che, tra l’altro, ha firmato il goal decisivo della gara. Per questo motivo, la società sportiva nissena, fin da subito, ha inoltrato un apposito ricorso alla Corte sportiva d’Appello del Comitato Regionale Sicilia che però non ha accolto le richieste istruttorie, tra cui l’interrogatorio all’arbitro, il riscontro visivo dell’atleta e ulteriori indagini, rigettandole sul presupposto della fede privilegiata di cui il referto arbitrale gode. Inoltre l’ASD Vallelunga non ha avuto alcuna possibilità di provare la verità dei fatti poiché non convocata all’udienza del 25.11. 2014, nonostante l’esplicita richiesta avanzata dalla società. Una sentenza dunque, quella della Corte sportiva d’Appello del Comitato Regionale del tutto ingiusta, sia sotto il profilo della legittimità che del merito perché facente leva su un referto arbitrale non veritiero  per la società sportiva vallelunghese e che la porta oggi a rivolgersi direttamente agli organi competenti superiori al fine di avere giustizia di e ristabilire il risultato conseguito e sudato in campo. Orazio Grasso, presidente dell’ASD Vallelunga, a tal proposito ha dichiarato: “Considerato che il Vallelunga milita in una categoria dilettantistica amatoriale, ossia quella della Seconda Categoria questa è stata una vera ingiustizia sportiva a tutti gli effetti”.

Lucia Alongi