Il Partinicaudace presenta ricorso ma i tre punti restano in casa Mussomeli.

PALERMO – Arriva la stangata da parte del giudice sportivo per il Partinicaudace reo d’aver abbandonato il campo di gioco, sotto il punteggio di quattro reti a zero, per protesta ed indignazione nei confronti della terna arbitrale.

” Con reclamo ritualmente proposto la Società  Partinicaudace chiede che venga deliberata la ripetizione della gara
in epigrafe in quanto viziata da “errori tecnici” commessi dall’arbitro e dalla sospensione definitiva decisa dallo stesso e ritenuta non giustificata; Si osserva in via preliminare che per una parte il reclamo proposto dalla Società Partinicaudace è inammissibile in quanto sostenuto da argomentazioni e rilievi di carattere tecnico che sono demandate alla esclusiva competenza degli arbitri e  pertanto sottratti alla valutazione degli Organi di Giustizia Sportiva; per il resto, la  Società Partinicaudace eccepisce sulla sospensione definitiva della gara decisa dall’arbitro negando la propria volontà di non proseguire la disputa della stessa; Esaminati gli atti ufficiali i quali, come è noto, godono di fede privilegiata, dagli stessi si rileva che al 30′ del s.t., dopo una decisione tecnica assunta dall’arbitro, il dirigente accompagnatore della Società
Partinicaudace, sig. Lombardo Marcello, comunicava al direttore di gara l’intenzione di non volere fare proseguire la stessa ai propri calciatori e ciò in segno di protesta per l’operato; anche il capitano della suddetta Società, Celestra Antonino, si mostrava solidale con il proprio dirigente confermando l’intenzione di non proseguire la gara, cosa che avveniva con l’abbandono del terreno di gioco da parte della squadra; Sancita pertanto la responsabilità delle Società Partinicaudace alla quale va addebitata la sospensione della gara per effetto di quanto ascrivibile ai propri tesserati;

Visto l’art. 53 delle N.O.I.F.;  Si delibera:
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società Partinicaudace, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di assegnare alla Società Partinicaudace gara perduta per 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di euro 500,00 (1ma rinuncia); Di infliggere al sig. Lombardo Marcello, dirigente accompagnatore della Società Partinicaudace, la sanzione della inibizione sino a tutto il 28/02/2013 per avere indotto i propri calciatori ad abbandonare il terreno di gioco, determinando, in tal modo, la sospensione definitiva della gara; Di infliggere al calciatore Celestra Antonino, capitano della Società Partinicaudace, la sanzione della squalifica per due gare, per avere indotto i propri calciatori ad abbandonare  il terreno di gioco determinando, in tal modo, la sospensione definitiva della gara.”