IMU: a San Giovanni Gemini, la minoranza chiede la convocazione di un Consiglio

SAN GIOVANNI GEMINI – I consiglieri comunali del gruppo politico “Crescere per San Giovanni” Calogero Barbasso , Dino Zimbardo, Alessio La Corte, Giuseppe Sciacchitano, hanno inoltrato al Presidente del Consiglio di San Giovanni Gemini, Alfonso Cammarata, una richiesta per la convocazione di un Consiglio Comunale per affrontare il tema sull’ Istituzione dell’imposta municipale propria (IMU).

Nella lettera il gruppo chiede di  discutere il punto  “Determinazioni e Regolamentazione Istituzione dell’imposta municipale propria (IMU)”  facendo riferimento a diversi punti che vi riproponiamo:
  • In base al decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni in legge 214/11, l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU), già disciplinata nel d.lgs. 23/2011, che ne decretava l’introduzione nel 2014, viene anticipata in via sperimentale dal 2012 fino al 2014 e a regime dal 2015.;
  • Ai Comuni è lasciata la facoltà di apportare riduzioni anche significative per determinate categorie di immobili (tra cui immobili non produttivi, immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, immobili locati);
  • L’imposta si applica al possesso di immobili. Sono incluse l’abitazione principale e le sue pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
  • L’imposta è dovuta annualmente in ragione di un’aliquota:
    – dello 0,76%(aliquotabase);
    – dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze;
    – dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
  • Sono inoltre previste detrazioni d’imposta sull’abitazione principale;
  • I Comuni possono deliberare entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modifiche alle aliquote stabilite per legge. In particolare, possono:
    – modificare, in aumento o in diminuzione l’aliquota base dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali. L’aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4% su iniziativa dei singoli Comuni nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’IRES, degli immobili locati;
    – modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota per l’abitazione principale e per le sue pertinenze sino a 0,2 punti percentuali;
    – modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota per l’abitazione principale e per le sue pertinenze concesse in comodato ad uso gratuito ai parenti fino al secondo grado;
    – ridurre allo 0,1% l’aliquota sui fabbricati rurali ad uso strumentale.