Contenzioso contrattisti-Comune di Roccapalumba: i lavoratori devono essere risarciti

ROCCAPALUMBA – Continua la saga amministrativa che vede sfidarsi l’amministrazione comunale e i contrattisti locali, che pare abbiano ottenuto questa volta una importante vittoria.

Il contenzioso affonda le sue radici nel provvedimento del maggio del 2009 a firma dell’Amministrazione Giordano con il quale si è sancito l’abbassamento da 24 a 21 ore lavorative per gli ex art. 23, presenti all’interno del Comune nel n° di 62 unità lavorative.

58 dei 62 contrattisti hanno subito promesso battaglia e hanno fatto ricorso in giudizio contestando il provvedimento, in quanto ritenuto in contrasto con la legge regionale n° 16/2006.

Il giudice del Lavoro del Tribunale di Termini Imerese il 5 maggio del 2010, però riconobbe all’Amministrazione – rappresentata e difesa dall’avvocato Ribaudo – la facoltà di potere abbassare il monte ore lavorativo, dinnanzi ad una situazione economica presentata come disastrosa.

A seguito di tale sentenza, soltanto 38 dei 58 dei lavoratori che avevano impugnato il provvedimento non ottenendo vittoria hanno deciso, di ricorrere in appello, difesi ancora una volta dagli avvocati Croce, Barrile e Mandalà.

In appello il giudice ha riconosciuto loro il diritto precluso.

In riforma della sentenza n° 469/10, emessa da Giudice del Tribunale di Termini Imerese il 5 maggio del 2010, il Tribunale di Palermo ha affermato, con sentenza del 12 luglio 2012, che i lavoratori appellanti, avevano diritto, per il periodo dall’1 maggio 2009 al 31 dicembre 2009, allo svolgimento della propria attività lavorativa alle dipendenze del Comune di Roccapalumba, con un regime orario di 24 ore settimanali.

Il Tribunale di Palermo ha condannato, dunque, il Comune al pagamento, a titolo risarcitorio, della differenza tra la retribuzione loro spettante per una prestazione di 24 ore settimanali e quelle effettivamente erogatagli, in relazione ad un orario di 21 ore settimanali, e al pagamento delle spesse processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio.