TARSU: diritto e rovescio. Ecco perché dev’essere rimborsata

SICILIA – Sulla base delle sentenze della Commissione Tributaria Regionali nn. 483/34/11, 450/34/11, 451/34/114, 452/34/11, 453/34/11, secondo le quali la tassa sui rifiuti non è dovuta per garage, cantine, solai («perché anche se una persona vi si trattenga per tempi non bravi, non è plausibile ipotizzare che ne derivino rifiuti») molti cittadini dei Comuni dei Monti Sicani si sono affrettati a presentare all’ufficio tributi di riferimento domanda di sospensione in autotutela, per ottenere il rimborso della parte di tassa pagata in eccesso.

Sono stati segnalati in redazione diversi casi di negazione del rimborso motivato, in molti casi, dai funzionari comunali con cavilli giurisprudenziali di dubbia rilevanza.

Gli enunciati delle sentenze della Commissione Tributaria Regionale sono chiari.

I giudici hanno costruito la pronuncia basandosi su quanto precedentemente già stabilito dalla circolare chiarificatrice, relativa al D.Lgs 507/93, del 22 Giugno 1994 n° 95/E la quale afferma che «devono considerarsi esclusi dal calcolo della superficie rilevante per l’applicazione della tassa sui rifiuti urbani i locali il cui uso è del tutto saltuario ed occasionale e nei quali comunque la presenza dell’uomo è limitata temporalmente a sporadiche occasioni o utilizzi marginali».

Ergo la TARSU non può essere richiesta per garage, cantine e solai, e qualora già corrisposta, va rimborsata.

Avendo la Sicilia non soltanto autonomia statutaria, ma anche quella potestà legislativa concorrente riconosciuta in questa materia a tutte le Regioni in seguito alla recente riforma sussidiaria degli Enti Locali, quelle sentenze assumo oggi grande importanza, e anche sulla legge statale precedente.

Ciò significa che se i cittadini a cui il rimborso è stato negato decidano di ricorrere in appello, anche sulla base dei numerosi precedenti, l’esito del giudizio sarebbe scontato a loro favore e i Comuni verrebbero condannati al rimborso della tassa non dovuta e al pagamento del danno economico recato ai contribuenti, costituito dalle spese di difesa che questi hanno dovuto sostenere per fare valere un loro diritto.

A pagare, purtroppo, sarebbero ancora una volta i cittadini.

In ultima analisi va detto che vero è che il rimborso della TARSU, seppur in minima misura e soprattutto se attuato ‘a tappeto’, provocherebbe qualche difficoltà ai Comuni siciliani che per rimpinguare le loro casse contano ormai solo ed esclusivamente sui proventi delle tassazioni, ma vero è anche che in uno Stato “di diritto” il cittadino non può vedere negato il proprio, con scusanti pretestuose.