Montesano di nuovo sindaco, il Tar annulla lo scioglimento per infiltrazione mafiosa.

VALLELUNGA – Montesano è di nuovo sindaco di Vallelunga, grazie alla sentenza del Tar che ha annullato lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazione mafiosa, sentenza immediatamente esecutiva.

Giuseppe Montesano, medico chirurgo che esercita la sua professione nel paese, era stato eletto sindaco dalla cittadinanza nel 2007 ma, nel luglio del 2009, il Consiglio dei Ministri aveva sciolto il consiglio comunale per infiltrazione mafiosa. A ciò si sono subito opposti sia il Sindaco che il Vicesindaco, Giuseppe Piraino, facendo ricorso al Tar.

Infatti, l’ex vice prefetto di Caltanissetta che si occupò delle indagini, Giuseppa Scaduto, aveva dichiarato di aver riscontrato irregolarità nella gestione amministrativa, a causa di troppi legami di parentela tra consiglieri comunali ed esponenti della criminalità organizzata.

All’ex vice-prefetto rispose Montesano, adesso reintegrato nella carica di sindaco, dicendo che “in tutta franchezza non riesco a capire di cosa si stia parlando, i dati riferiti dalla dottoressa Scaduto riguardano una relazione redatta dalla commissione prefettizia, non parliamo di una sentenza di condanna ma di un atto amministrativo che ho provveduto ad impugnare di modo che venga dichiarata l’illegittimità del decreto di scioglimento … Le parentele e i rapporti di amicizia lasciano il tempo che trovano, parliamo di un comune che non raggiunge la soglia dei tremila abitanti, è normale che possano esistere parentele tra consiglieri comunali e soggetti che hanno scelto di violare la legge”.

Montesano e Piraino, seguiti dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Massimiliano Valenza, hanno quindi fatto ricorso al Tar, chiedendo l’annullamento del decreto di scioglimento. In giudizio si è costituita l’ Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo.

E dopo una lunga attesa finalmente è arrivata la buona notizia tanto attesa. Il Tar ha condiviso le eccezioni degli avvocati in riferimento alla mancanza di comunicazione preventiva di avvio del procedimento, ed ha quindi accolto il ricorso condannando al pagamento delle spese le parti resistenti.