Lercara Friddi: il Tar Sicilia accoglie il secondo ricorso del comitato “No Tarsu”

LERCARA FRIDDI – E’ di nuovo vittoria per il comitato “No Tarsu”: il Tar Sicilia ha accolto il ricorso contro il provvedimento della Giunta municipale ormai uscente che aveva ripristinato l’aumento del 100% delle tariffe Tarsu 2012. Così la sentenza 969 del 7 giugno si affianca alla 379 del 19 febbraio, in una doppietta che è storica per Lercara Friddi: è la prima volta infatti che si è formato un comitato civico cittadino spontaneo per reagire a un provvedimento comunale. Già nel 2010 un gruppo di cittadini aveva fatto ricorso alla giustizia amministrativa ottenendo l’annullamento di cospicui aumenti di tutte le categorie tariffarie, con punte di un +125% per le abitazioni, rispetto all’anno 2009. Adesso però è stato un paese intero a mobilitarsi, complice le ristrettezze economiche e lo stato di abbandono e di degrado in cui versa il Comune, dando vita a una vera e propria class action cittadina, con il patrocinio legale dell’avvocato palermitano Rosalba Basile.

L’annullamento del provvedimento del Consiglio si basava sul giudizio in merito alla illegittimità “per incompetenza dell’organo che lo ha adottato”. Secondo i giudici amministrativi, quindi, il Consiglio comunale non è l’organo che può prendere decisioni in materia fiscale.

Ecco allora che la Giunta, guidata dal sindaco uscente Gaetano Licata e formata da tre assessori – Marcantonio Gargagliano, Francesco Giacovelli e Saverio Costa – ha deciso all’unanimità il 27 febbraio scorso di adottare un nuovo provvedimento per “correggere” l’errore sottolineato dal Tar Sicilia e rendere di nuovo operativa la decisione di aumentare del 100% la Tarsu: la deliberazione n. 56/2013.

Il Tar Sicilia ha però ritenuto fondato il nuovo ricorso presentato per due motivi: “la violazione del principio di irretroattività e legalità in quanto la delibera è stata adottata nel 2013, ma è destinata ad operare anche per l’anno 2012” e “il difetto di motivazione ed istruttoria posto che la delibera impugnata non reca alcuna indicazione delle ragioni sottese al raddoppio della tariffa relativa ai locali adibiti ad uso abitazione, garage, magazzini, nonché agli uffici pubblici, professionali, commerciali, etc.”.

Le conseguenze: i cittadini non devono pagare i bollettini errati recanti le tariffe raddoppiate per il 2012, perché il Comune dovrà spedirne di nuovi recanti le tariffe in vigore per il 2011. Per chi avesse già provveduto al pagamento, è necessario invece pagare i nuovi bollettini che verranno emessi e chiedere il rimborso dei versamenti effettuati, in quanto hanno pagato una tassa non legittima.